Art. 3.
(Produzione di grappe e acqueviti di frutta).

      1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre grappe e acqueviti di frutta per l'autoconsumo ovvero per la degustazione gratuita.
      2. La produzione per l'autoconsumo è consentita, per ciascuna azienda, nel limite complessivo annuo di 30 litri.
      3. La produzione per la degustazione gratuita è destinata alla mescita e alla valorizzazione di altri prodotti tipici in locali agrituristici di gestione del produttore ed è consentita nel limite complessivo annuo di 50 litri per ciascuna azienda.
      4. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole sono tenute ad osservare le disposizioni sull'igiene alimentare di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

 

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